Bando INPS per l’acquisto di servizi per l’infanzia

Il 31 dicembre 2016 scadono i termini per la presentazione della domanda per ottenere i benefici della legge n. 92 del 28 giugno 2012, che ha introdotto in via sperimentale la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Tale beneficio era stato prorogato anche per l’anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome.   Chi sono i beneficiari? Possono accedere al beneficio: ·       le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro; ·       le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena) che si trovino al momento di presentazione della domanda ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità, e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale ·       le lavoratrici autonome o imprenditrici (le coltivatrici dirette, mezzadre e colone; le artigiane ed esercenti attività commerciali; le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’art. 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che dall’entrata in vigore del DM 1 settembre 2016 (ossia dall’11 novembre 2016) ed entro il 31 dicembre 2016 (salvo esaurimento anticipato dello stanziamento previsto dall’art.1, comma 283, della citata  legge di stabilità), abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità ed abbiano ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alle Istruzioni per le lavoratrici autonome pubblicate sul sito web istituzionale. Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati. Non sono ammesse al beneficio: ·       le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; ·       le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248. In cosa consiste il beneficio? Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro: 1.      contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati; 2.      voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting. L’importo del contributo è di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici iscritte alla gestione separata e per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata alle “Istruzioni per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia“. Come funziona l’erogazione? Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice. Detto contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco, formato sulla base delle iscrizioni effettuate delle strutture stesse, pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby sitting viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro ex art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. L’Istituto pertanto erogherà 600 euro in voucher , per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice. I voucher sono corrisposti esclusivamente in modalità telematica e dovranno essere presi in carico entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici (indirizzo PEC indicato in domanda oppure pubblicazione del provvedimento nella stessa procedura telematica alla quale si è acceduto per la presentazione della domanda)secondo le modalità di cui alla circolare n. 75 del 6 maggio 2016. La mancata o parziale appropriazione telematica dei voucher comporterà comporteranno l’automatica rinuncia al beneficio o alla parte di voucher non presa in carico nel termine, con il conseguente ripristino della possibilità di utilizzo del periodo di congedo parentale a cui si era rinunciato. La madre lavoratrice potrà spendere detti voucher entro la scadenza degli stessi purché, prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting, effettui (attraverso i consueti canali INPS/INAIL) la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa. Come si presenta la domanda? Al fine di consentire l’accesso a detti benefici, sono pubblicate, sul WEB dell’Istituto, le istruzioni nelle quali sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri. La domanda deve essere presentata all’Istituto in modo esclusivo attraverso il sito WEB istituzionale, accedendo direttamente tramite PIN “dispositivo” (circolare n. 50 del 5/03/2011), ovvero tramite patronato. In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve: 1.      indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore; 2.      indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; 3.      dichiarare la rinuncia alla fruizione del corrispondente numero di mesi di congedo parentale; 4.      dichiarare di aver presentato dichiarazione ISEE valida. L’Istituto provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio. La rinuncia del beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda esclusivamente in via telematica sul sito web dell’Istituto (www.inps.it). In caso la rinuncia avvenga in un periodo successivo all’appropriazione telematica dei voucher, i voucher non ancora fruiti dovranno essere restituiti. Adempimenti a carico degli “asili nido” per il pagamento Per il pagamento del contributo gli “asili nido” devono inviare alla struttura provinciale Inps territorialmente competente richiesta di pagamento ed allegare i seguenti documenti debitamente compilati e sottoscritti: ·       delegazione liberatoria di pagamento ·       dichiarazione della madre lavoratrice assegnataria del beneficio di fruizione del contributo economico per l’acquisto dei servizi dell’infanzia La documentazione sopra citata, è indispensabile per procedere al pagamento delle fatture relative all’erogazione dei servizi all’infanzia. Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare INPS n. 169 del 16-12-2014 e per le lavoratrici autonome nella circolare INPS n. 216 del 12-12-2016.]]>

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