Fondi UE per la pesca in Sicilia. Bando: “Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici”

Quante risorse sono a disposizione? La dotazione finanziaria stanziata per la presente misura è di complessivi: – € 2.466.834 per gli “investimenti destinati ad attrezzature o a bordo per ridurre l’emissione di sostanze inquinanti” (par.1 dell’art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014) – € 657.746 per la “sostituzione o ammodernamento dei motori principali o ausiliari” (par.2 dell’art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014) La misura prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari. In deroga a quanto sopra esposto, per gli interventi connessi alla pesca costiera artigianale, è previsto un aiuto pubblico pari al 70%. Per le proposte di intervento a valere sul par. 2, le domande presentate da operatori del settore della pesca costiera artigianale, ovvero la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, sono trattate in via prioritaria fino al 60% della dotazione finanziata ai fini della sostituzione o dell’ammodernamento dei motori di cui al paragrafo 2 per l’intero periodo di programmazione. L’ammontare massimo del contributo pubblico concedibile, per singola operazione, è quella di seguito distintamente indicata per i rispettivi paragrafi 1 e 2 e per tipologia di imbarcazione in termini di lunghezza fuori tutto (lft): a) Paragrafo 1 dell’art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014: – € 15.000 massimo per imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (lft) fino a 12 metri. – € 50.000 massimo per imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (lft) comprese tra i 12 e 24 metri. b) Paragrafo 2 dell’art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014: – € 15.000 massimo per progetti di cui alla lettera a) relativi a imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (lft) fino a 12 metri. – € 20.000 massimo per progetti di cui alla lettera b) relativi a imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (lft) comprese tra 12 e 18 metri. – € 25.000 massimo per progetti di cui alla lettera c) relativi a imbarcazioni di lunghezza fuori tutto (lft) comprese tra 18 e 24 metri. L’Amministrazione si riserva di valutare, nel corso dello svolgimento del PO FEAMP l’incremento della dotazione finanziaria della misura. Chi sono i Soggetti destinatari? il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta per lo stesso tipo di investimento nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio. I proprietari di pescherecci devono possedere tutti i requisiti previsti dal presente Bando alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere presentata da uno solo dei proprietari previa autorizzazione per la realizzazione del progetto(1) rilasciata dal/i caratista/i. Quali sono gli interventi e le spese ammissibili? Sono ammissibili, per singolo paragrafo di riferimento, investimenti finalizzati a: – Par. 1 – Mitigare e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e migliorare l’efficienza energetica attraverso: a) investimenti destinati ad attrezzature di bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas ad effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizioni che non ne pregiudichino la selettività; b) audit e regimi di efficienza energetica; c) studi per valutare il contributo di sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull’efficienza energetica dei pescherecci. Gli interventi di cui ai punti b) e c) del presente paragrafo non potranno superare il 10% dell’importo complessivo del finanziamento pubblico concesso. – Par. 2 – Favorire la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari. Le spese sono ammissibili se sostenute dal beneficiario per soddisfare i requisiti di carattere generale e, in particolare, devono essere: – pertinenti e imputabili a un’operazione selezionata dall’Autorità di Gestione, conformemente alla normativa applicabile; – effettivamente sostenute dal beneficiario e comprovate da fatture quietanzate. In casi debitamente giustificati, le spese saranno ritenute ammissibili se verrà presentata idonea documentazione che assicuri una ragionevole garanzia che la spesa pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente sostenuta. Le spese per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando sono considerate ammissibili dal 1° gennaio 2014. Tali interventi non devono avere già fruito di alcun contributo a partecipazione pubblica e devono riguardare operazioni non portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. La tempistica di realizzazione dell’intervento è fissata in mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione. Spese ammissibili “efficienza energetica dei pescherecci” – Par. 1 Le spese ammissibili per le tipologie di intervento afferenti all’art. 41, par. 1, lett. a), riguardano interventi rivolti a: 1. Migliorare l’idrodinamica dello scafo, quali: a. investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità; b. impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l’attrito; c. mezzo di governo, quali sistemi di comando del mezzo di governo e timoni multipli per ridurre l’attività di timoneria in funzione delle condizioni meteo marine; d. prove in vasca idrodinamica. 2. Migliorare il sistema di propulsione della nave, quali: a. eliche ad efficienza energetica, assi compresi; b. catalizzatori; c. generatori ad efficienza energetica, ad esempio alimentati ad idrogeno o a gas naturale; d. elementi di propulsione ad energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; e. eliche di prua; f. conversione di motori ai biocarburanti; g. econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio; h. investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione. 3. Favorire investimenti in attrezzi e attrezzature da pesca: a. sostituzione degli attrezzi da traino con attrezzi alternativi; b. modifiche degli attrezzi da traino; c. investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino. 4. Ridurre il consumo di energia elettrica o termica: a. investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi fino a 18 m; b. investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo. Spese ammissibili “sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari” – Par. 2 Le spese ammissibili per le tipologie di intervento che riguardano i propulsori delle imbarcazioni fanno riferimento alla sostituzione del motore, principale o ausiliario che, ai sensi del par. 2 dell’art. 41 del Reg. (UE) n. 508/2014, può essere concesso soltanto a: a. pescherecci di lunghezza fuori tutto fino a 12 metri, a condizione che il nuovo o modernizzato motore non abbia maggiore capacità in kW rispetto al motore attuale; b. pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 12 e 18 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 20% inferiore a quella del motore attuale; c. pescherecci di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri, a condizione che la capacità in kW del nuovo o modernizzato motore sia di almeno il 30% inferiore a quella del motore attuale. Il contributo per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari può essere concesso solo a pescherecci che appartengono a un segmento di flotta per il quale la relazione sulla capacità di pesca di cui all’articolo 22, par. 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha dimostrato un equilibrio rispetto alle possibilità di pesca relativo a tale segmento. Per i pescherecci comunitari la cui potenza di propulsione del motore è superiore a 120 kW, ad eccezione dei pescherecci che utilizzano esclusivamente attrezzi fissi o draghe, delle navi ausiliarie e delle navi utilizzate esclusivamente per l’acquacoltura, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, il sostegno è concesso unicamente per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari che siano stati certificati ufficialmente ai sensi dell’articolo 40, par. 2, del Reg. (CE) n. 1224/2009. In caso di sostituzione il contributo è corrisposto solo dopo che la riduzione di capacità richiesta in kW sia comprovata da documentazione attestante la radiazione, in modo permanente, del propulsore dal registro della flotta peschereccia dell’Unione. Nel caso di pescherecci non soggetti alla certificazione della potenza del motore, ovvero, con potenza di propulsione inferiore a 120 kW, le spese per la sostituzione o l’ammodernamento del motore principale o ausiliario sono ammissibili se la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore è stata verificata conformemente all’art. 41 Reg. (CE) n.1224/2009 e il motore è stato ispezionato materialmente per assicurare che la sua potenza non superi quella indicata nella licenza di pesca. In particolare, l’Amministrazione può effettuare tale verifica con riguardo alle caratteristiche tecniche della nave interessata avvalendosi di informazioni contenute: a. nei dati raccolti dal sistema di controllo dei pescherecci; b. nel giornale di pesca; c. nel certificato internazionale di prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato dai motori (EIAPP) rilasciato conformemente all’allegato VI della convenzione MARPOL 73/78; d. nei certificati di classificazione rilasciati da un organismo abilitato a effettuare le ispezioni e la visita dei pescherecci; e. nel certificato di collaudo in mare; f. nel registro della flotta peschereccia comunitaria; g. in ogni altro documento che fornisca informazioni pertinenti sulla potenza del motore o altre caratteristiche tecniche ad essa collegate. Inoltre sono ritenute ammissibili: – l’imposta sul valore aggiunto (IVA) laddove sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento – le spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese per l’investimento ammissibile a finanziamento, se sono collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione e esecuzione. Tali spese devono fare riferimento: alla tenuta del C/C dedicato all’operazione; alla eventuale garanzia fidejussoria; alle spese per acquisire pertinenti certificazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento proposto, rilasciate da enti specializzati riconosciuti dell’UE o dallo Stato Membro; all’informazione e pubblicità obbligatoria sull’intervento finanziato dal PO FEAMP 2014-2020; agli onorari di professionisti con competenze tecnico-ingegneristiche incaricati di redigere il progetto completo di tutti gli elaborati, iscritti nei rispettivi albi e/o collegi professionali di riferimento, il cui ammontare non può superare il 7% dell’importo di progetto ad esclusione delle spese generali; agli onorari di professionisti con competenze economico finanziarie, per studi di fattibilità e/o valutazioni economiche, laddove ritenuti necessari e pertinenti dalla Commissione di valutazione in relazione all’importanza e alla dimensione economica del progetto, il cui ammontare non può superare il 3% dell’importo di progetto ad esclusione delle spese generali. La Commissione di valutazione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità delle spese generali in base ai contenuti degli elaborati presentati. Per maggiori informazioni http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/PIR_Bandi/PIR_2016/PIR_Misura141]]>

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