a partire dall’11 aprile 2017, finalizzati a sostenere le imprese beneficiarie a fronte di programmi di sviluppo di durata biennale relativi a una o piu’ delle seguenti attivita’: a) investimenti produttivi; b) investimenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; c) interventi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale; d) tutela e incremento dei livelli occupazionali ed emersione del lavoro irregolare; e) fabbisogno finanziario aggiuntivo, determinato da un insufficiente accesso al credito bancario o dalla sua contrazione. Chi sono i soggetti beneficiari? 1. Possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese beneficiarie in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) sono regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese; b) non sono in stato di scioglimento o liquidazione e non sono sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 182-bis della medesima legge. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. Come funziona l’accesso alla Sezione del Fondo di garanzia? 1. La garanzia della Sezione del Fondo di garanzia è concessa in favore delle imprese beneficiarie, indipendentemente dai limiti dimensionali, secondo le condizioni di operatività previste dalle Disposizioni operative vigenti alla data della domanda. 2. La garanzia diretta e la controgaranzia della Sezione del Fondo di garanzia: a) sono concesse a titolo gratuito e fino all’importo massimo garantito di euro 2.500.000; b) non possono essere concesse sui finanziamenti agevolati concessi dal Ministero a valere sulla Sezione del Fondo crescita di cui all’art. 5 del presente decreto. 3. La garanzia diretta della Sezione del Fondo di garanzia e’ concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell’80 per cento dell’ammontare delle operazioni finanziarie ammissibili previste dalle disposizioni operative. 4. La controgaranzia della Sezione del Fondo di garanzia e’ concessa in favore delle imprese beneficiarie nella misura dell’80 per cento dell’importo garantito dal confidi o altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento dell’operazione finanziaria. 5. Ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 208/2015, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l’avente diritto, quale condizione per la restituzione dell’impresa beneficiaria, e’ tenuto a rimborsare al Fondo di garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 gli importi liquidati dalla Sezione del Fondo di garanzia, a seguito dell’eventuale escussione della garanzia. In cosa consiste il finanziamento agevolato? 1. A valere sulla Sezione del Fondo crescita e a fronte del programma di sviluppo presentato puo’ essere concesso alle imprese beneficiarie un finanziamento agevolato: a) di importo non inferiore a euro 50.000,00 e non superiore a euro 700.000,00 e comunque di importo non superiore: – all’ammontare delle attivita’ complessivamente previste dal programma di sviluppo; – alle capacita’ di rimborso dell’impresa beneficiaria b) regolato a tasso d’interesse pari allo zero per cento; c) di durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di due anni; d) avente le caratteristiche di credito privilegiato secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998. Come funziona la presentazione delle domande? Le domande di finanziamento possono essere presentate dalle imprese esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile dal sito internet del Ministero dello Sviluppo economico. L’istanza può essere compilata a partire dalle ore 10.00 del 10 marzo 2017, mentre l’invio può avvenire dalle ore 10.00 dell’11 aprile 2017, fino all’esaurimento delle disponibilità annuali a valere sul Fondo Crescita Sostenibile e della conseguente chiusura dello sportello. Le domande sono istruite dal Ministero secondo l’ordine cronologico di presentazione, o di completamento dell’eventutale documentazione aggiuntiva richiesta dal MISE.]]>