Scrivo questo post per comunicarvi che sono stato nominato relatore ombra della proposta di regolamento sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca.
Come ben sapete, uno dei più grandi motori dell’attività criminosa è il profitto economico. Un eroe della nostra terra, Giovanni Falcone, è ricordato anche all’estero per aver insegnato a seguire il denaro se si vuole trovare la criminalità organizzata.
Sottrarre i proventi dell’attività criminosa è uno dei sistemi efficaci per combattere la criminalità. In questo ambito la confisca dei beni delle organizzazioni criminali mira a fornire fondi aggiuntivi da investire in attività di contrasto o in altre iniziative di prevenzione, e/o come risarcimento alle vittime.
La confisca è oggi considerata una priorità strategica a livello dell’UE. A livello europeo esiste già una normativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, ma è frammentaria, obsoleta e presenta lacune che possono essere sfruttate dai criminali.
La collega europarlamentare Laura Ferrara nella sua relazione sulla lotta contro la corruzione e il crimine organizzato adottata dal Parlamento europeo nell’ottobre dello scorso anno, ha chiesto alla Commissione di rafforzare il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dell’Unione dei provvedimenti di congelamento e di confisca, quel rapporto è stato approvato a larghissima maggioranza dal Parlamento Europeo.
Per favorire la cooperazione giudiziaria e di polizia a livello europeo in materia penale è necessario che gli ordinamenti penali degli Stati membri siano il più possibile simili; tale cooperazione si fonda sulla fiducia reciproca e in ultima analisi, sul principio del “mutuo riconoscimento”.
Secondo tale principio si dovrebbe consentire a uno Stato membro di eseguire in un altro Stato membro un provvedimento di congelamento o di confisca senza formalità intermedie e senza che lo Stato membro terzo possa opporsi a tale provvedimento.
Il regolamento proposto si dovrebbe applicare direttamente a tutti i provvedimenti di congelamento e di confisca emessi nell’ambito di un procedimento penale, tra cui i provvedimenti di confisca estesa, confisca nei confronti di terzi e confisca non basata sulla condanna. In quanto regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione portando finalmente chiarezza ed evitando problemi dovuti al mancato o incompleto recepimento della normativa.
In particolare, lo strumento della confisca in assenza di condanna si è dimostrato nell’ordinamento italiano particolarmente efficace nelle attività di contrasto alla criminalità organizzata per evitare che, nelle more del giudizio, i beni venissero sottratti alla disponibilità dell’autorità giudiziaria.
Inoltre, per non inficiare la corretta ed efficace applicazione di questo regolamento, la proposta introduce termini chiari e stringenti entro cui lo Stato di esecuzione deve eseguire gli ordini di confisca o congelamento (30 giorni nel primo caso e 24 ore nel secondo) e limitati motivi di opporre un rifiuto all’esecuzione che escludono la discrezionalità degli Stati membri.
Il regolamento ha un campo di applicazione più ampio rispetto agli strumenti che sostituisce in quanto si applicherebbe anche ai processi penali riguardanti i reati che rappresentano le maggiori attività da cui la criminalità organizzata trae profitto.
Oltre a ciò, il regolamento tiene in conto e tutela i diritti delle vittime di provvedimenti di confisca e congelamento ingiustificati e offrendo rimedi giuridici per ottenere soddisfazione del danno.
Sono certo che insieme potremo far sentire la nostra voce.