Fondi UE per l’avviamento di imprese per i giovani agricoltori

Sono uscite le disposizioni attuative relative al bando per i giovani agricoltori. Si tratta delle linee guida che caratterizzeranno il bando 6.1 che ancora deve essere pubblicato.

La sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori” è finalizzata a promuovere il ricambio generazionale e a tal fine sostiene, attraverso un premio forfettario di insediamento,  l’avvio di nuove imprese gestite da giovani agricoltori che si insediano per la prima volta nell’azienda agricola in qualità di capo azienda. La sotto misura prevede un sostegno finanziario (un premio) ai giovani agricoltori che avviano una impresa agricola per la prima volta.

 

Nel frattempo, in attesa del bando, vi anticipiamo qualche dettaglio.

 

Quante risorse ci sono?

La dotazione finanziaria pubblica della sottomisura 6.1 per l’intero periodo di programmazione è pari ad € 65.000.000 di spesa pubblica

 

Chi sono i beneficiari?

 

Il sostegno della sottomisura 6.1 (premio) è rivolto ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola. Per giovane agricoltore, ai sensi del Reg. UE.1305/2013, art. 2, paragrafo 1, lettera (n), si intende una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda (d’ora in poi giovane agricoltore).

 

A norma del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’approvazione della domanda di sostegno nell’ambito della presente sottomisura 6.1 da anche accesso al sostegno ad altre misure di sviluppo rurale (Pacchetto giovani agricoltori), mentre il premio è rivolto ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta, l’aiuto agli investimenti, riferito alle sottomisure attivate nell’ambito del Pacchetto, è rivolto al titolare dell’azienda.

Nel caso del singolo giovane agricoltore insediato, lo stesso giovane è anche beneficiario degli investimenti delle sottomisure attivate. Nel caso in cui il giovane o i giovani agricoltori si insediano in una azienda condotta da un soggetto giuridico (società), il premio sarà concesso a ciascun giovane, mentre il contributo agli investimenti sarà erogato al soggetto giuridico titolare dell’azienda.

 

Quali sono le condizioni di accesso?

 

Il sostegno si applica esclusivamente nell’ambito del “pacchetto giovani agricoltori” che prevede la concessione del premio solo in combinazione con almeno un’altra sottomisura prevista dal PSR Sicilia 2014/2020. Ciò comporta che ai fini dell’accesso ai benefici della presente sottomisura il giovane agricoltore dovrà accedere obbligatoriamente ad almeno un’altra sottomisura del predetto PSR, da scegliere tra quelle sotto elencate:

4.1Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
6.4.aInvestimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole – Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra agricole
8.1Sostegno alla forestazione/ all’imboschimento
8.3Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catasfrofici
8.5Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali
8.6Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e alla trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste
16.2Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

 

Possono presentare domanda di partecipazione al bando i giovani agricoltori che si sono insediati per la prima volta entro i dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto nonché quelli che intendono insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola, che abbiano una età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda.

 

Per primo insediamento si intende l’assunzione per la prima volta, da parte del giovane agricoltore, della responsabilità (insediamento singolo) o corresponsabilità (insediamenti plurimi) civile e finanziaria nella gestione di una azienda agricola e la titolarità (insediamento singolo) o contitolarità (insediamenti plurimi) della stessa.

 

Nella medesima azienda potranno insediarsi fino a tre giovani agricoltori in forma associata (insediamento plurimo); il premio sarà erogato a ciascuno degli insediati, fino ad un massimo di tre premi. L’insediamento, sia singolo che plurimo, potrà avvenire in una azienda condotta da una forma associata, all’interno della quale il/i giovane/i agricoltore/i assume/ono la responsabilità legale e la preminenza gestionale della società. Per forme associate si intendono: le società di persone, le società di capitale, le società cooperative agricole di conduzione di cui all’art 2, punto 1 del D. lgs n. 99/2004. Qualsiasi forma associata dovrà essere costituita allo scopo di svolgere attività agricola.

 

Il giovane agricoltore deve possedere all’atto della presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa, i seguenti requisiti:

 

  • avere un età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda;

 

  • possedere conoscenze e competenze professionali adeguate.

 

Tali conoscenze e competenze si considerano assolte attraverso la dimostrazione da parte del/i giovane/i agricoltore/i di almeno una delle seguenti condizioni:

1) essere in possesso di diploma di laurea, anche triennale, in scienze agrarie e forestali. Nel caso di aziende zootecniche è ammessa anche la laurea in medicina veterinaria;

2) essere in possesso di un titolo di studio superiore nel settore agricolo (perito agrario, agrotecnico);

3) essere in possesso di attestato ottenuto con superamento di esami finali di corsi professionali per conduttore o per capo azienda, svolti da Enti o Istituti di Formazione riconosciuti ai sensi delle normative vigenti in materia;

 

4) esperienza lavorativa in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno 3 anni negli ultimi cinque anni precedenti la presentazione della domanda, documentata con iscrizione all’INPS per la previdenza agricola.

 

Nei casi in cui il giovane imprenditore non soddisfi, al momento della presentazione della domanda di sostegno, una delle condizioni di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3), l’Amministrazione, ai sensi del Reg. (UE) n. 807, art. 2, paragrafo 3, concederà al beneficiario un periodo massimo di 36 mesi, a far data dal decreto di concessione del finanziamento (sinonimo della decisione individuale di concedere il sostegno) in modo da metterlo in grado di soddisfare le condizioni relative all’acquisizione del predetto requisito. Nel caso in cui entro tale periodo di 36 mesi il giovane non abbia raggiunto detto requisito si dovrà procedere alla revoca della concessione sia del premio che della concessione degli investimenti facenti parte del pacchetto.

Nel caso di insediamenti plurimi, il requisito della professionalità dovrà essere acquisito obbligatoriamente entro i termini predetti almeno dal giovane agricoltore che ha presentato la domanda di sostegno per l’investimento, pena la revoca del/i premio/i e del finanziamento. Qualora gli altri giovani agricoltori che presentano la domanda per l’accesso al premio, non dovessero rispettare tale requisito entro i predetti 36 mesi, non si procederà alla revoca solamente nel caso in cui il/i giovane/i rimanente/i manterrà/manterranno l’impegno a realizzare interamente l’iniziativa progettuale relativa al Pacchetto approvata dall’Amministrazione. Ovviamente, ai giovani inadempienti verrà revocato il premio.

 

  • deve essersi insediato per la prima volta nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto o intende insediarsi in un’azienda agricola per la prima volta.

 

Il/I giovane/i agricoltore/i può/possono essersi insediato/i o insediarsi come:

 

  • giovane agricoltore che si insedia in una azienda condotta singolarmente;

 

  • giovane/i agricoltore/i che si insedia/no in una azienda condotta da una società già costituita, ad esclusione delle società di persone che dovranno essere costituite esclusivamente dai giovani insediati;

 

  • giovane/i agricoltore/i che si insedia/no in una azienda che sarà condotta da una società da costituire dopo la presentazione della domanda, ad esclusione delle società di persone;

 

  • giovani agricoltori (almeno due e massimo tre) che hanno costituito/costituiscono una società di persone per la conduzione di una azienda composta esclusivamente dagli stessi giovani insediati; la costituzione della società di persone può avvenire sia prima (entro i dodici mesi precedenti la domanda di sostegno) che dopo la presentazione della domanda di accesso al bando.

 

La data del primo insediamento (avvio dell’attività dell’impresa), sia per i soggetti fisici che per le società di persone appositamente costituite successivamente alla presentazione della domanda, è la data di inizio attività riportata nel certificato rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio.

Nel caso di primo insediamento in un’azienda condotta singolarmente o come società di persone appositamente costituita precedentemente alla presentazione della domanda, qualora la data di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA) non sia antecedente ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ai fini della dimostrazione del requisito dell’insediamento, si farà riferimento alla data di avvio attività riportata nel certificato rilasciato dalla medesima Camera di Commercio competente per territorio, purché la stessa non sia antecedente ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

 

Non sono ammissibili domande di sostegno presentate da giovani agricoltori singoli la cui iscrizione alla Camera di Commercio sia avvenuta in data precedente ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda.

 

Nel caso di primo insediamento in seno a un soggetto giuridico precedentemente costituito e con attività agricola già avviata o da costituirsi, la data dell’insediamento coincide con la data della delibera o dell’atto con il quale viene attribuita la responsabilità o corresponsabilità (nel caso di insediamento di due/tre giovani) civile e finanziaria per la gestione dell’azienda e la titolarità o contitolarità della stessa.

 

Tale data non dovrà essere antecedente ai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Fermo restando il rispetto delle predette condizioni, qualora un beneficiario abbia rivestito la figura di “socio” nell’ambito di un soggetto giuridico già costituito, tale posizione non pregiudica la possibilità per lo stesso di insediarsi in qualità di capo azienda assumendone la responsabilità/corresponsabilità e titolarità/contitolarità della stessa, sempreché in precedenza da parte dello stesso, non vi sia stata alcuna partecipazione in termini di gestione, benefici e rischi finanziari nel predetto soggetto giuridico.

 

Nel caso di insediamenti plurimi nell’ambito di società di persone, di società di capitale o di cooperativa agricola di conduzione saranno applicate condizioni equivalenti a quelle richieste per l’insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell’azienda.

 

Dagli atti statutari dovrà risultare attribuita ai “giovani ” una posizione di preminenza sugli altri soci che consenta loro di gestire l’azienda agricola con piena libertà di azione e per tutta la durata dell’impegno (fino ai cinque anni successivi a decorrere dalla data dell’erogazione dell’ultimo pagamento pubblico). La rappresentanza straordinaria ed ordinaria deve essere delegata ad uno solo dei giovani in qualità di rappresentante legale o di amministratore unico. Le società di persone dovranno essere costituite esclusivamente da giovani agricoltori richiedenti il premio ed il capitale sociale deve essere ripartito in parti uguali tra gli stessi per tutta la durata dell’impegno.

 

  • il giovane agricoltore dovrà insediarsi in una azienda agricola nella quale la Produzione Standard Totale (PST) al momento della presentazione della domanda non sia inferiore per tipo di insediamento ai valori in euro riportati nella seguente tabella

 

Zona insediamentoInsediamento singoloDoppio insediamento (due giovani)Triplo insediamento (tre giovani)
PST minima delle isole minori (euro)8.00016.00024.000
PST minima nelle zone con svantaggi e montane aree Natura 2000 (euro)10.0020.0030.00
PST minima nelle altre zone (euro)15.0030.0045.000

La soglia massima è, in tutto il territorio, di 250.000 euro di Produzione Standard Totale Aziendale.

Per il calcolo delle predette produzioni standard dell’azienda agricola, si farà riferimento alle apposite tabelle contenute nel bando. Tutte le predette condizioni dovranno essere dimostrate al momento della presentazione della domanda di sostegno e saranno comunque verificate dall’Amministrazione, nelle modalità previste, anche successivamente.

 

Nel caso dell’insediamento di un singolo agricoltore che richieda nella domanda di sostegno l’accesso alla sottomisura 4.1, al termine dell’investimento l’azienda oggetto dell’insediamento dovrà raggiungere la redditività di almeno 10.000,00 euro nelle isole minori, di 15.000,00 euro nelle zone montane, nelle zone con svantaggi e nelle aree Natura 2000, di 25.000,00 euro nelle altre zone.

 

Detti valori di redditività aziendale dovranno essere duplicati o triplicati nei casi di insediamenti rispettivamente di due o tre giovani agricoltori.

 

In ogni caso il sostegno previsto dalla presente sottomisura è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimprese o piccole imprese.
Il “Piano aziendale” dovrà prevedere investimenti per un importo di spesa complessiva non inferiore e non superiore agli importi minimi e massimi indicati nella sottostante tabella

Tipo di insediamentoImporto minimo spesa complessiva investimenti PSA (euro)Importo massimo spesa complessiva investimenti PSA (euro)
Insediamento singolo80.000250.000
Doppio insediamento (due giovani)160.000320.000
Triplo insediamento (tre giovani)240.000450.000

Il superamento dell’importo massimo di spesa complessiva comporterà il mancato riconoscimento della parte eccedente. Sulla base degli obiettivi previsti dal Piano di Sviluppo Aziendale dovranno essere fornite le informazioni per valutare l’ammissibilità delle misure interessate nell’ambito del Pacchetto Giovani. E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda di sostegno la presentazione del progetto esecutivo.

 

In quali condizioni non viene concesso l’aiuto?

 

Non potrà/potranno accedere ai benefici della sottomisura:

1) Il/i giovane/i imprenditore/i che intenda/ano insediarsi o che si è/sono insediato/i nella conduzione di una azienda familiare ceduta da un parente diretto fino al secondo grado, qualora il suo/loro insediamento non riguardi l’intera base aziendale di proprietà del soggetto concedente, il quale ad insediamento avvenuto non potrà più essere titolare di fascicolo aziendale. Quanto sopra al fine di evitare la frammentazione delle aziende.

2) I giovani agricoltori che hanno presentato la domanda di sostegno, oltre che al bando della sottomisura 6.1 – pacchetto giovani, al/i bando/i specifico/i relativo/i ad una o più sottomisure facenti parte del Pacchetto in data antecedente a quella afferente la sottomisura 6.1.

3) I giovani agricoltori che si sono insediati da oltre dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda, saranno esclusi dal bando;

4) Lo svolgimento esclusivo della selvicoltura, pur rientrando fra le attività agricole, non è ritenuto idoneo ai fini dell’insediamento del giovane agricoltore e pertanto tale attività non è considerata valida ai fini del bando della sottomisura 6.1 e del pacchetto giovani.

5) Non saranno ritenute ammissibili le domande la cui base aziendale è stata ceduta dal coniuge;

6) Non saranno ritenuti ammissibili gli insediamenti in società formate da coniugi in cui uno dei due sia già titolare di azienda agricola.

7) Non saranno ritenuti ammissibili gli insediamenti in azienda che siano state oggetto di finanziamento ai sensi della misura 112 del PSR 2007-2013.

8) Non saranno ritenute ammissibili le domande presentate da società nelle quali uno o più soci si sia/siano insediato/i ai sensi della Misura 112 del PSR 2007-2013. Fanno eccezione i casi in cui i giovani agricoltori apportino nella società una parte di azienda di dimensione economica maggiore dei parametri minimi riportati nella tabella 1.

 

Cos’è il piano aziendale?

Il sostegno di cui alla presente sottomisura è subordinato alla presentazione di un piano aziendale, di durata massima di tre anni, contenente:

 

– la situazione iniziale dell’azienda agricola;

 

– le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda agricola;

 

– i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale ed all’efficienza delle risorse occorrenti per lo sviluppo delle attività dell’azienda agricola, come gli investimenti, la formazione, la consulenza o qualsiasi altra attività.

 

L’attuazione del Piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data del decreto di concessione del sostegno.

L’eventuale cantierabilità degli interventi dovrà essere dimostrata, ai sensi dell’art. 19, paragrafo 4, del Reg. UE n. 1305/2013, entro i 120 giorni successivi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno.

 

Per la definizione di cantierabilità, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali” per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014/2020, emanate dall’Autorità di Gestione Nel caso di parziale realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento deve essere garantito, pena la revoca dei finanziamenti concessi:

 

  • la realizzazione di una spesa complessiva non inferiore all’importo minimo di spesa per tipo di insediamento di cui alla Tabella 2;

 

  • il mantenimento del punteggio assegnato e convalidato dagli Ispettorati dell’Agricoltura o un punteggio minimo che garantisca il permanere dell’istanza in graduatoria utile per il finanziamento.

 

In cosa consiste l’aiuto?

Il premio è concesso sotto forma di aiuto forfettario a fondo perduto. Il predetto premio è pari ad € 40.000,00 e sarà erogato in due rate: la prima di €. 24.000,00 (pari al 60% dell’importo del premio) sarà erogata ad avvenuto insediamento e dopo l’emissione del decreto di concessione del sostegno, mentre la seconda di €.16.000,00 (pari al 40% dell’importo del premio) dopo l’avvenuta e corretta attuazione del piano aziendale e contestualmente al saldo finale relativo alla sottomisura/operazione che sarà conclusa per ultima. Gli aiuti agli investimenti saranno erogati in forma di contributi in conto capitale e riguarderanno le sottomisure contenute nel pacchetto come definite nel PSA.

 

Per maggiori informazioni

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Disposizioni%20Attuative%20Sottomisura%206.01-%20Allegato%20A.pdf

 

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