Bando per rimboschimento in Sicilia

E’ uscito il bando che finanzia attività di rimboschimento in Sicilia. Il bando scade il 19 ottobre 2017 e finanzia l’impianto di nuovi boschi 8.1 a) e il sostegno alla manutenzione 8.1 b)

 

8.1 a) Impianto di nuovi boschi:

Imboschimento (boschi permanenti, seminaturali/naturaliformi) su superfici agricole e non agricole, con finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali;

Piantagioni legnose su superfici agricole e non agricole con finalità principalmente produttive (legname e prodotti forestali non legnosi).

 

8.1 b) Manutenzione dei nuovi imboschimenti e mancato reddito agricolo

 

L’operazione prevede un aiuto annuale a copertura dei costi di manutenzione finalizzato a favorire la conservazione delle superfici imboschite nel periodo successivo all’impianto e a garantire lo sviluppo equilibrato delle piante, evitando situazioni di degrado. Il premio per la manutenzione è ammesso per imboschimenti effettuati sia su terreni agricoli che su terreni non agricoli. Il premio annuale ad ettaro dei costi di manutenzione copre un periodo massimo di 12 anni a decorrere dalla data di concessione dell’aiuto che si identifica con la data di collaudo dell’impianto. L’azione prevede il pagamento dei mancati redditi in caso di conversione di un seminativo per un periodo massimo di dodici anni.

 

Beneficiari

Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione della superficie interessata dall’impegno;

Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione della superficie interessata dall’impegno;

Loro Associazioni

 

Investimenti ammissibili

Nell’ambito dell’impianto di nuovi boschi sono previste le seguenti tipologie d’intervento:

 

  1. Imboschimento (boschi permanenti, seminaturali/naturaliformi) su superfici agricole e

non agricole, con finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali, utilizzando specie forestali, arboree e/o arbustive autoctone e metodi di impianto, in linea con i requisiti minimi ambientali previsti dall’art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Gli impianti verranno effettuati in:

aree a rischio erosione, desertificazione, dissesto idrogeologico;

pertinenze idrauliche per il consolidamento dei versanti e delle sponde;

superfici agricole;

superfici, allo stato, classificate come agricole, ma ritirate dalla produzione o incolte.

I terreni imboschiti con questa azione saranno permanentemente assoggettati alle norme ed ai vincoli forestali con cambio di destinazione d’uso del suolo a “bosco”.

Dopo il sesto anno è concesso il pascolo, previa autorizzazione dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente, ad eccezione degli imboschimenti con sole specie arbustive.

 

  1. Piantagioni legnose su superfici agricole e non agricole con finalità principalmente produttive (legname e prodotti forestali non legnosi), nonché con funzione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, tutela ambientale, protettiva, paesaggistica e sociale, utilizzando specie forestali (anche con materiale vegetale micorizzato) adatte alle condizioni ambientali e climatiche dell’area, nonché conformi ai requisiti ambientali minimi, attraverso azioni di:

Impianti di arboricoltura da legno, puri o misti, con ciclo produttivo uguale o maggiore a 20 anni, a ciclo medio-lungo e a fini multipli, con specie arboree forestali autoctone con sostegno all’impianto e premi di manutenzione e mancato reddito;

Impianti di arboricoltura da legno, a ciclo breve e a fini multipli, con specie arboree forestali a rapido accrescimento con sostegno solo all’impianto.

 

Gli impianti con specie a rapida crescita a ciclo breve non potranno essere abbattuti prima del dodicesimo anno d’età. Gli impianti a ciclo medio lungo non potranno essere abbattuti prima del 20° anno; dopo il 20° anno è concesso l’espianto purché il soprassuolo abbia raggiunto un valore di macchiatico positivo.

 

Negli impianti governati a ceduo il turno deve essere stabilito dal progettista attraverso un calcolo economico e, comunque, non può essere inferiore a 12 anni (in base alle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti a livello provinciale).

Gli impianti produttivi non necessitano di cambio di destinazione d’uso del suolo a “bosco” ed a conclusione del ciclo colturale, possono ritornare alla loro destinazione d’uso. Per gli impianti produttivi un’eventuale uso di specie naturalizzate deve essere autorizzato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio.

 

Nell’ambito della medesima domanda possono essere richiesti aiuti per una o ambedue le azioni. Lo stesso beneficiario non può presentare più di una domanda per ciascuna sottofase; eventuali domande successive possono essere prese in considerazione solo dopo il positivo collaudo degli interventi precedenti.

 

Non sono ammissibili impianti monospecifici su appezzamenti di superficie superiore a 3 ettari.

Il sostegno non è concesso:

per l’impianto di alberi di Natale;

agli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento;

per impianti consociati con colture agrarie;

per impianti di specie a rapido accrescimento destinati alla produzione di biomassa a uso energetico;

per impianti di bosco ceduo a rotazione rapida con ciclo produttivo inferiore a otto anni e specificatamente con le specie arboree con codice NC 0602 90 41 (pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna) le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva;

per interventi su terreni interessati dagli aiuti del regolamento (CEE) n. 2080/1992, dalla Sottomisura H del PSR 2000-2006, dalle misure 221 e 223 del PSR 2007-2013 per i quali persistono gli obblighi al mantenimento degli impegni.

 


Qui il bando

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura8/Bando%20misura%208%20%201%20(3).pdf

Qui le disposizioni attuative

http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura8/disposizioni%20attuative%208.1.pdf

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