“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici”, dotato di 50 milioni di euro Obiettivo della sottomisura è la creazione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e contro pericoli naturali quali attacchi parassitari, malattie ed altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico. Chi sono i beneficiari? - Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione della superficie forestale interessata dall’impegno; - Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione della superficie forestale interessata dall’impegno; - Loro Associazioni. Cosa finanzia? - Creazione di infrastrutture di protezione contro incendi e altri pericoli naturali quali attacchi parassitari, malattie che possono causare calamità e altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico. - Interventi di prevenzione su scala locale contro incendi e altri pericoli naturali e difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione. - Installazione e miglioramento di sistemi di monitoraggio e comunicazione degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie. Quali sono i criteri di ammissibilità?
- Gli aiuti saranno attuati in conformità all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. Pertanto: gli interventi di prevenzione dagli incendi potranno interessare solo le aree ad alto e medio rischio di incendio nel Piano Forestale Regionale;
- gli interventi di prevenzione contro i fenomeni di siccità e desertificazione sono ammissibili solo nelle aree a rischio desertificazione indicate nel Piano Forestale Regionale e devono prevedere l’utilizzo di specie, arboree e/o arbustive resistenti e/o tolleranti alla siccità;
- gli interventi di prevenzione da attacchi parassitari e fitopatie sono ammissibili solo se il pericolo è supportato da fondate prove scientifiche, o sia segnalato nel documento “Monitoraggio fitosanitario nei boschi della Sicilia” pubblicato dal Dipartimento Regionale per lo Sviluppo Rurale e Territoriale che tiene sotto costante osservazione l’insediamento di organismi dannosi, o sia riconosciuto dall’Unità Operativa competente in difesa dei boschi dalle avversità afferente al Dipartimento Regionale per lo Sviluppo Rurale e Territoriale;
- gli organismi nocivi contro i quali è ammesso attuare interventi di prevenzione sono quelli indicati nella sottomisura 8.3;
- gli interventi di prevenzione del dissesto sono ammissibili solo nelle zone classificate a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 1923 e nelle aree classificate a rischio e/o a pericolosità nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico della Regione Sicilia e dovranno essere realizzati, ove tecnicamente possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica; per gli investimenti realizzati da Amministrazioni pubbliche deve essere garantito il rispetto della normativa regionale dei LL.PP. e del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e ss.mm.ii., in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”. Le procedure di conferimento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo vanno esperite con procedure di evidenza pubblica in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/02/2008 (causa C-412/04);
- il sostegno è ammissibile solo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione di investimenti specifici che altrimenti, senza il sostegno, non sarebbero stati realizzati; devono essere rispettate le disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
- è necessaria l’assenza del doppio finanziamento (altri fondi); tutti gli interventi saranno sottoposti ai nulla osta degli Enti sovrintendenti i diversi vincoli ambientali. In particolare, per tutti gli interventi in area Rete Natura 2000 sarà necessario il nulla osta degli Enti Gestori, che valuteranno la conformità dell’intervento con quanto previsto in quella determinata area nel Piano di Gestione; gli interventi devono essere coerenti con il Piano Forestale Regionale e con il Piano Antincendi Boschivo;
- gli interventi realizzati in siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE devono essere compatibili con gli obiettivi indicati o previsti dai Piani di gestione dei siti interessati;
- il materiale di propagazione, dovrà provenire da vivai autorizzati ai sensi del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 e del D.D.G. n. 711 del 19/10/2011, pubblicato nella GURS n. 48 del 18/11/2011, ed essere provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale. Nella scelta delle specie si dovrà rispettare l’adattabilità alla fascia fitoclimatica d’intervento prevista nel Piano forestale vigente;
- gli interventi che interessano aziende le cui superfici boscate risultino superiori a 30 ettari, dovranno presentare un Piano di gestione forestale o uno strumento equivalente.